Art. 194. 1. Nel comma 1 dell'articolo 559 del codice di procedura penale la parola "pretore" e' sostituita dalla parola "giudice".
Nota all'art. 194: - Il testo vigente dell'art. 559 del codice di procedura penale, come modificato dal presente decreto, e' il seguente: "Art. 559 (Atti urgenti). - 1. Il giudice per le indagini preliminari e' competente ad assumere gli atti urgenti a norma dell'art. 467 e provvede sulle misure cautelari (c.p.p. 291, 299 sgg.) fino a quando il decreto, unitamente al fascicolo per il dibattimento, non e' trasmesso al giudice a norma dell'art. 558, comma 1.".