Art. 194.

  1.  Nel comma 1 dell'articolo 559 del codice di procedura penale la
parola "pretore" e' sostituita dalla parola "giudice".
 
           Nota all'art. 194:
            - Il testo vigente dell'art. 559 del codice di  procedura
          penale,   come  modificato  dal  presente  decreto,  e'  il
          seguente:
            "Art. 559 (Atti urgenti). - 1. Il giudice per le indagini
          preliminari e' competente ad assumere gli  atti  urgenti  a
          norma  dell'art.  467  e  provvede  sulle  misure cautelari
          (c.p.p. 291, 299 sgg.) fino a quando il decreto, unitamente
          al fascicolo per  il  dibattimento,  non  e'  trasmesso  al
          giudice a norma dell'art. 558, comma 1.".