Art. 195.

  1.  Nel comma 1 dell'articolo 562 del codice di procedura penale la
parola   "pretore"   e'   sostituita   dalle   parole   "giudice  del
dibattimento".
 
           Nota all'art. 195:
            -  Il testo vigente dell'art. 562 del codice di procedura
          penale,  come  modificato  dal  presente  decreto,  e'   il
          seguente:
            "Art.  562  (Trasformazione  del  rito).  -  1. Nel corso
          dell'udienza il giudice, se ritiene di non potere  decidere
          allo   stato   degli   atti,  li  restituisce  al  pubblico
          ministero, il quale contestualmente emette altro decreto di
          citazione a giudizio fissando l'udienza davanti al  giudice
          del dibattimento per una data non successiva a venti giorni
          da quella della restituzione degli atti.
            2.  Il  decreto  di citazione non contiene le indicazioni
          previste dall'art. 555, comma 1, lettere e,) f) e g).
            3. La lettura del decreto equivale a notificazione per le
          parti presenti. Il decreto e' notificato  alle  parti'  non
          presenti    almeno   cinque   giorni   prima   della   data
          dell'udienza.".