Art. 195. 1. Nel comma 1 dell'articolo 562 del codice di procedura penale la parola "pretore" e' sostituita dalle parole "giudice del dibattimento".
Nota all'art. 195: - Il testo vigente dell'art. 562 del codice di procedura penale, come modificato dal presente decreto, e' il seguente: "Art. 562 (Trasformazione del rito). - 1. Nel corso dell'udienza il giudice, se ritiene di non potere decidere allo stato degli atti, li restituisce al pubblico ministero, il quale contestualmente emette altro decreto di citazione a giudizio fissando l'udienza davanti al giudice del dibattimento per una data non successiva a venti giorni da quella della restituzione degli atti. 2. Il decreto di citazione non contiene le indicazioni previste dall'art. 555, comma 1, lettere e,) f) e g). 3. La lettura del decreto equivale a notificazione per le parti presenti. Il decreto e' notificato alle parti' non presenti almeno cinque giorni prima della data dell'udienza.".