Art. 196. 1. L'articolo 563 del codice di procedura penale e' cosi' modificato: a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. Si osservano le disposizioni del titolo II del libro VI, in quanto applicabili."; b) nel comma 4 la parola "pretore" e' sostituita dalla parola "giudice".
Nota all'art. 196: - Il testo vigente dell'art. 563 del codice di procedura penale, come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato, e' il presente: "Art. 563 (Applicazione della pena su richiesta). - 1. Si osservano le disposizioni del titolo Il del libro VI, in quanto applicabili. 2. Se la richiesta e' formulata nel corso delle indagini preliminari, il pubblico ministero, entro cinque giorni. esprime consenso o dissenso. Se presta il consenso, formula l'imputazione e trasmette gli atti al giudice per le indagini preliminari, fissando la data dell'udienza. Del luogo, del giorno e dell'ora dell'udienza e' notificato avviso all'imputato, al difensore e alla persona offesa almeno cinque giorni prima. 3. Se non sussistono le condizioni per l'applicazione della pena su richiesta, il giudice e il pubblico ministero provvedono a norma dell'art. 562. 4. Se la richiesta e' formulata dopo la scadenza del termine previsto dall'art. 555, comma 1, lettera e), e' competente a decidere il giudice del dibattimento.".