Art. 196.

  1.   L'articolo  563  del  codice  di  procedura  penale  e'  cosi'
modificato:
    a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
  "1.  Si  osservano  le  disposizioni del titolo II del libro VI, in
quanto applicabili.";
    b)  nel  comma  4  la parola "pretore" e' sostituita dalla parola
"giudice".
 
           Nota all'art. 196:
            - Il testo vigente dell'art. 563 del codice di  procedura
          penale,   come   modificato  dal  decreto  legislativo  qui
          pubblicato, e' il presente:
            "Art. 563 (Applicazione della pena su richiesta). - 1. Si
          osservano le disposizioni del titolo Il del  libro  VI,  in
          quanto applicabili.
            2.  Se la richiesta e' formulata nel corso delle indagini
          preliminari, il pubblico ministero,  entro  cinque  giorni.
          esprime  consenso  o  dissenso.    Se  presta  il consenso,
          formula l'imputazione e trasmette gli atti al  giudice  per
          le  indagini  preliminari,  fissando  la data dell'udienza.
          Del luogo, del giorno e dell'ora dell'udienza e' notificato
          avviso all'imputato, al difensore  e  alla  persona  offesa
          almeno cinque giorni prima.
            3.  Se  non  sussistono  le condizioni per l'applicazione
          della pena su richiesta, il giudice e il pubblico ministero
          provvedono a norma dell'art. 562.
            4. Se la richiesta e'  formulata  dopo  la  scadenza  del
          termine  previsto  dall'art.  555,  comma 1, lettera e), e'
          competente a decidere il giudice del dibattimento.".