Art. 199.

  1.   L'articolo  567  del  codice  di  procedura  penale  e'  cosi'
modificato:
    a)  nel  comma 1 le parole "stabilite per il procedimento davanti
al  tribunale" sono sostituite dalle parole "previste dai titoli II e
III del libro VII";
    b) nei commi 4 e 5 la parola "pretore" e' sostituita dalla parola
"giudice";
    c)  nel  comma  6  la parola "pretore" e' sostituita dalla parola
"giudice" e le parole "del circondario" sono soppresse.
 
           Nota all'art. 199:
            -  Il testo vigente dell'art. 567 del codice di procedura
          penale,  come  modificato  dal  presente  decreto,  e'   il
          seguente:
            "Art.  567 (Dibattimento). - 1. Il dibattimento si svolge
          secondo le norme previste dai titoli II  e  III  del  libro
          VII, in quanto applicabili.
            2. Le liste dei testimoni, periti o consulenti tecnici di
          cui  le  parti intendono chiedere l'esame a norma dell'art.
          468 devono, a pena di inammissibilita',  essere  depositate
          in  cancelleria  almeno due giorni prima della data fissata
          per il dibattimento.
            3. Anche  fuori  dei  casi  previsti  dall'art.  140,  il
          verbale di udienza e' redatto soltanto in forma riassuntiva
          se le parti vi consentono.
            4.  Sull'accordo  delle parti, l'esame dei testimoni, dei
          periti, dei consulenti tecnici e delle parti  private  puo'
          essere  condotto  dal  giudice  sulla  base delle domande e
          contestazioni  proposte  dal  pubblico  ministero   e   dai
          difensori.
            5.  Subito  dopo  la  redazione  e  la sottoscrizione del
          dispositivo, il giudice redige anche la motivazione, a meno
          che questa non risulti di particolare complessita'.
            6. In caso di impedimento  del  giudice  la  sentenza  e'
          sottoscritta  da  presidente  del tribunale previa menzione
          della causa della sostituzione.".