Art. 199. 1. L'articolo 567 del codice di procedura penale e' cosi' modificato: a) nel comma 1 le parole "stabilite per il procedimento davanti al tribunale" sono sostituite dalle parole "previste dai titoli II e III del libro VII"; b) nei commi 4 e 5 la parola "pretore" e' sostituita dalla parola "giudice"; c) nel comma 6 la parola "pretore" e' sostituita dalla parola "giudice" e le parole "del circondario" sono soppresse.
Nota all'art. 199: - Il testo vigente dell'art. 567 del codice di procedura penale, come modificato dal presente decreto, e' il seguente: "Art. 567 (Dibattimento). - 1. Il dibattimento si svolge secondo le norme previste dai titoli II e III del libro VII, in quanto applicabili. 2. Le liste dei testimoni, periti o consulenti tecnici di cui le parti intendono chiedere l'esame a norma dell'art. 468 devono, a pena di inammissibilita', essere depositate in cancelleria almeno due giorni prima della data fissata per il dibattimento. 3. Anche fuori dei casi previsti dall'art. 140, il verbale di udienza e' redatto soltanto in forma riassuntiva se le parti vi consentono. 4. Sull'accordo delle parti, l'esame dei testimoni, dei periti, dei consulenti tecnici e delle parti private puo' essere condotto dal giudice sulla base delle domande e contestazioni proposte dal pubblico ministero e dai difensori. 5. Subito dopo la redazione e la sottoscrizione del dispositivo, il giudice redige anche la motivazione, a meno che questa non risulti di particolare complessita'. 6. In caso di impedimento del giudice la sentenza e' sottoscritta da presidente del tribunale previa menzione della causa della sostituzione.".