Art. 158.
                               Oggetto
  1.  Il  presente  titolo  ha  come  oggetto le funzioni e i compiti
amministrativi   relativi   alla   materia   "polizia  amministrativa
regionale e locale".
  2.  Le regioni e gli enti locali sono titolari delle funzioni e dei
compiti   di   polizia   amministrativa   nelle   materie   ad   essi
rispettivamente  trasferite  o  attribuite.  La  delega  di  funzioni
amministrative  dallo Stato alle regioni e da queste ultime agli enti
locali,  anche  per  quanto attiene alla subdelega, ricomprende anche
l'esercizio   delle   connesse   funzioni   e   compiti   di  polizia
amministrativa.