Art. 159.
                             Definizioni
  1.  Le  funzioni  ed i compiti amministrativi relativi alla polizia
amministrativa  regionale  e  locale  concernono le misure dirette ad
evitare  danni  o  pregiudizi che possono essere arrecati ai soggetti
giuridici  ed  alle cose nello svolgimento di attivita' relative alle
materie nelle quali vengono esercitate le competenze, anche delegate,
delle  regioni  e  degli  enti  locali, senza che ne risultino lesi o
messi  in  pericolo  i  beni  e  gli  interessi  tutelati in funzione
dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica.
  2.  Le  funzioni  ed  i  compiti amministrativi relativi all'ordine
pubblico e sicurezza pubblica di cui all'articolo 1, comma 3, lettera
l), della legge 15 marzo 1997, n. 59, concernono le misure preventive
e  repressive  dirette  al  mantenimento dell'ordine pubblico, inteso
come  il  complesso dei beni giuridici fondamentali e degli interessi
pubblici  primari  sui  quali si regge l'ordinata e civile convivenza
nella  comunita' nazionale, nonche' alla sicurezza delle istituzioni,
dei cittadini e dei loro beni.