Art. 160
                       Competenze dello Stato

  1.  Ai sensi dell'articolo 1, commi 3 e 4, e dell'articolo 3, comma
1, lettera a), della legge 15 marzo 1997, n. 59, sono conservati allo
Stato le funzioni e i compiti di polizia amministrativa nelle materie
elencate  nel  predetto  comma 3 dell'articolo 1 e quelli relativi ai
compiti  di rilievo nazionale di cui al predetto comma 4 del medesimo
articolo 1.
  2.  L'ordinamento  dell'amministrazione  della  pubblica  sicurezza
resta  disciplinato  dalla  legge 1 aprile 1981, n. 121, e successive
modifiche  ed  integrazioni,  che  individua,  ai  fini  della tutela
dell'ordine e della sicurezza pubblica, le forze di polizia.