Art. 161.
            Conferimenti alle regioni e agli enti locali
  1.  Sono  conferiti  alle  regioni  e  agli enti locali, secondo le
modalita'  e le regole fissate dal presente titolo, tutte le funzioni
ed  i  compiti  di  polizia  amministrativa  nelle  materie  ad  essi
rispettivamente  trasferite o attribuite, salvo le riserve allo Stato
di cui all' articolo 160.