Art. 162.
                     Trasferimenti alle regioni
  1.   E'  trasferito  alle  regioni,  in  particolare,  il  rilascio
dell'autorizzazione  per  l'espletamento  di  gare  con  autoveicoli,
motoveicoli,  ciclomotori  su  strade  ordinarie di interesse di piu'
province, nell'ambito della medesima circoscrizione regionale, di cui
all'articolo  9  del  decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Del
provvedimento  e'  tempestivamente  informata l'autorita' di pubblica
sicurezza.
  2.  Il servizio di polizia regionale e locale e' disciplinato dalle
leggi regionali e dai regolamenti degli enti locali, nel rispetto dei
principi di cui al titolo V della parte II della Costituzione e della
legislazione statale nelle materie alla stessa riservate.