Art. 163.
                   Trasferimenti agli enti locali

  1. Le funzioni e i compiti di polizia amministrativa spettanti agli
enti  locali  sono  indicati  nell'articolo  161 del presente decreto
legislativo.
  2.  Ai  sensi dell'articolo 128 della Costituzione, sono trasferiti
ai comuni le seguenti funzioni e compiti amministrativi:
    a) il rilascio della licenza di vendita ambulante di strumenti da
punta e da taglio, di cui all'articolo 37 del testo unico delle leggi
di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n.
773,  e  all'articolo  56  del  regolamento  di  pubblica  sicurezza,
approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635;
    b)  il rilascio delle licenze concernenti le agenzie d'affari nel
settore  delle  esposizioni,  mostre  e  fiere  campionarie,  di  cui
all'articolo  115  del  predetto  testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza;
    c)  il  ricevimento  della  dichiarazione  relativa all'esercizio
dell'industria  di  affittacamere o appartamenti mobiliati o comunque
relativa   all'attivita'   di  dare  alloggio  per  mercede,  di  cui
all'articolo  108  del  citato  testo  unico  delle leggi di pubblica
sicurezza;
    d) il rilascio delle licenze concernenti le agenzie di affari, di
cui  all'articolo  115  del  richiamato  testo  unico  delle leggi di
pubblica sicurezza, ad esclusione di quelle relative all'attivita' di
recupero   crediti,  pubblici  incanti,  agenzie  matrimoniali  e  di
pubbliche relazioni;
    e)  il  rilascio  della  licenza  per l'esercizio del mestiere di
fochino, previo accertamento della capacita' tecnica dell'interessato
da  parte della Commissione tecnica provinciale per gli esplosivi, di
cui  all'articolo  27  del decreto del Presidente della Repubblica 19
marzo 1956, n. 502;
    f) il rilascio dell'autorizzazione per l'espletamento di gare con
autoveicoli,   motoveicoli  o  ciclomotori  su  strade  ordinarie  di
interesse   esclusivamente  comunale,  di  cui  all'articolo  68  del
predetto testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e all'articolo
9 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
    g)    il    rilascio    dell'autorizzazione    allo   svolgimento
dell'attivita' di direttore o istruttore di tiro, di cui all'articolo
31 della legge 18 aprile 1975, n. 110;
    h)  le autorizzazioni agli stranieri per l'esercizio dei mestieri
girovaghi, di cui all'articolo 124 del citato testo unico delle leggi
di pubblica sicurezza.
  3.  Ai  sensi dell'articolo 128 della Costituzione, sono trasferite
alle province le seguenti funzioni e compiti amministrativi:
    a)  il riconoscimento della nomina a guardia giurata degli agenti
venatori dipendenti dagli enti delegati dalle regioni e delle guardie
volontarie  delle associazioni venatorie e protezionistiche nazionali
riconosciute, di cui all'articolo 27 della legge 11 febbraio 1992, n.
157;
    b)  il riconoscimento della nomina di agenti giurati addetti alla
sorveglianza  sulla  pesca  nelle  acque  interne e marittime, di cui
all'articolo  31  del  regio  decreto  8  ottobre  1931,  n.  1604, e
all'articolo 22 della legge 14 luglio 1965, n. 963;
    c) il rilascio dell'autorizzazione per l'espletamento di gare con
autoveicoli,   motoveicoli  e  ciclomotori  su  strade  ordinarie  di
interesse   sovracomunale   ed  esclusivamente  provinciale,  di  cui
all'articolo 9 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
  4.  Dei provvedimenti di cui al comma 2, lettere a), e), f) e g), e
di  cui  al  comma 3 e' data tempestiva informazione all'autorita' di
pubblica sicurezza.