Art. 164.
                        Abrogazione di norme
  1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:
  a)  la legge 13 dicembre 1928, n. 3086, nonche' il riferimento alla
legge  medesima  contenuto  nella  tabella  A allegata al decreto del
Presidente della Repubblica 26 aprile 1992, n. 300;
  b)  l'articolo 76 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza
approvato  con  regio  decreto 18 giugno 1931, n. 773, fermo restando
l'obbligo   di  informazione  preventiva  all'autorita'  di  pubblica
sicurezza;
  c)  l'articolo  19,  comma 1, numero 3), del decreto del Presidente
della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
  d)  l'articolo  19,  comma  4,  del medesimo decreto del Presidente
della  Repubblica  24 luglio 1977, n. 616, nella parte in cui prevede
la  comunicazione  al  prefetto  e  i poteri di sospensione, revoca e
annullamento in capo a quest'ultimo in ordine: all'articolo 19, comma
1,  numero  13),  in  materia  di licenza agli stranieri per mestieri
ambulanti;  all'articolo  19,  comma  1,  numero  14),  in materia di
registrazione  per  mestieri  ambulanti;  all'articolo  19,  comma 1,
numero  17),  in  materia  di  licenza  di  iscrizione per portieri e
custodi,  fermo  restando  il  dovere  di tempestiva comunicazione al
prefetto dei provvedimenti adottati.
  e)  gli articoli 72, 74, 75, 81 e 83 del predetto testo unico delle
leggi   di   pubblica   sicurezza,   in   materia   di   attestazione
dell'attivita'    di   fabbricazione   e   commercio   di   pellicole
cinematografiche;
  f)  l'articolo  111  del citato testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza,  in  materia  di  rilascio  delle  licenze per l'esercizio
dell'arte  fotografica,  fermo  restando  l'obbligo  di  informazione
tempestiva all'autorita' di pubblica sicurezza.
  2. E' altresi' abrogato il comma 5 dell'articolo 19 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 24 luglio 1977, n. 616, nella parte in
cui  si  riferisce  ai numeri 13), 14) e 17) del comma 1 dello stesso
articolo 19.
  3.  Nell'articolo  68, primo comma, del piu' volte richiamato testo
unico  delle leggi di pubblica sicurezza, le parole "rappresentazioni
cinematografiche e teatrali" sono abrogate.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
   Dato a Roma, addi' 31 marzo 1998
                              SCALFARO
                                   Prodi,  Presidente  del  Consiglio
                                  dei Ministri
                                   Bassanini,    Ministro    per   la
                                  funzione   pubblica  e  gli  affari
                                  regionali
                                    Ciampi,  Ministro del tesoro, del
                                  bilancio   e  della  programmazione
                                  economica
Visto, il Guardasigilli: Flick