Art. 94 
 
                Esternalizzazione a livello di gruppo 
 
  1. All'esternalizzazione  a  livello  di  gruppo  si  applicano  le
disposizioni di  cui  alla  Parte  II,  Titolo  III,  Capo  VIII.  Se
l'esternalizzazione avviene nei confronti di un fornitore  ricompreso
tra le societa' di cui all'art.  210-ter,  comma  2  del  Codice,  si
applica il regime semplificato di cui agli articoli 67, comma 2 e 68,
comma 2.