Art. 94 Esternalizzazione a livello di gruppo 1. All'esternalizzazione a livello di gruppo si applicano le disposizioni di cui alla Parte II, Titolo III, Capo VIII. Se l'esternalizzazione avviene nei confronti di un fornitore ricompreso tra le societa' di cui all'art. 210-ter, comma 2 del Codice, si applica il regime semplificato di cui agli articoli 67, comma 2 e 68, comma 2.