Art. 211 
 
 
                 Esercizio dell'impresa del debitore 
 
    1. L'apertura della  liquidazione  giudiziale  non  determina  la
cessazione dell'attivita' d'impresa quando ricorrono le condizioni di
cui ai commi 2 e 3. 
    2.  Con  la  sentenza  che  dichiara   aperta   la   liquidazione
giudiziale,  il  tribunale  autorizza  il   curatore   a   proseguire
l'esercizio  dell'impresa,  anche  limitatamente  a  specifici   rami
dell'azienda, se dall'interruzione  puo'  derivare  un  grave  danno,
purche' la prosecuzione non arrechi pregiudizio ai creditori. 
    3.  Successivamente,  su  proposta  del  curatore,   il   giudice
delegato,  previo  parere  favorevole  del  comitato  dei  creditori,
autorizza, con  decreto  motivato,  l'esercizio  dell'impresa,  anche
limitatamente a specifici rami dell'azienda, fissandone la durata. 
    4. Durante il periodo di esercizio, il comitato dei creditori  e'
convocato dal curatore, almeno ogni tre mesi,  per  essere  informato
sull'andamento della gestione e per pronunciarsi sull'opportunita' di
continuare l'esercizio. 
    5. Se il comitato dei creditori  non  ravvisa  l'opportunita'  di
continuare l'esercizio, il giudice delegato ne ordina la cessazione. 
    6. Ogni semestre, o comunque  alla  conclusione  del  periodo  di
esercizio, il curatore deve depositare un rendiconto  dell'attivita'.
In ogni caso il curatore informa senza indugio il giudice delegato  e
il comitato dei creditori di  circostanze  sopravvenute  che  possono
influire sulla prosecuzione dell'esercizio. 
    7. Il tribunale puo' ordinare  la  cessazione  dell'esercizio  in
qualsiasi momento laddove ne ravvisi l'opportunita', con  decreto  in
camera di consiglio non soggetto a reclamo, sentiti il curatore e  il
comitato dei creditori. 
    8. Durante l'esercizio i contratti pendenti proseguono, salvo che
il curatore non intenda sospenderne l'esecuzione  o  scioglierli.  E'
fatto salvo il disposto  dell'articolo  110,  comma  3,  del  decreto
legislativo 18  aprile  2016,  n.  50.  I  crediti  sorti  nel  corso
dell'esercizio   sono   soddisfatti   in   prededuzione   ai    sensi
dell'articolo 221, comma 1, lettera a). 
    9. Al momento della cessazione  dell'esercizio  si  applicano  le
disposizioni di cui alla sezione V del capo I del titolo V. 
    10. Il curatore autorizzato all'esercizio dell'impresa  non  puo'
partecipare a procedure di affidamento di concessioni  e  appalti  di
lavori, forniture e servizi ovvero essere affidatario di subappalto. 
 
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Nota redazionale 
  Il testo del presente articolo, mai entrato in vigore  per  effetto
delle modifiche subite durante il periodo di "vacatio  legis",  viene
riportato  nella  versione  originariamente  pubblicata  in  Gazzetta
Ufficiale. 
  La  prima  versione  in  vigore  dell'articolo  e'   visualizzabile
nell'aggiornamento successivo. 
 
          Note all'art. 211: 
 
              - Si riporta il testo  dell'articolo  110  del  decreto
          legislativo 18 aprile 2016, n.  50  (Codice  dei  contratti
          pubblici): 
              "Art.  110.  Procedure  di  affidamento  in   caso   di
          fallimento dell'esecutore o di risoluzione del contratto  e
          misure straordinarie di gestione 
              1. Le stazioni appaltanti, in caso  di  fallimento,  di
          liquidazione  coatta  e   concordato   preventivo,   ovvero
          procedura  di  insolvenza  concorsuale  o  di  liquidazione
          dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto  ai  sensi
          dell'articolo 108 ovvero di recesso dal contratto ai  sensi
          dell'articolo 88, comma 4-ter, del  decreto  legislativo  6
          settembre 2011, n. 159, ovvero  in  caso  di  dichiarazione
          giudiziale  di  inefficacia  del  contratto,   interpellano
          progressivamente   i   soggetti   che   hanno   partecipato
          all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa
          graduatoria, al fine di stipulare un  nuovo  contratto  per
          l'affidamento  dell'esecuzione  o  del  completamento   dei
          lavori, servizi o forniture. 
              2. L'affidamento avviene alle medesime condizioni  gia'
          proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta. 
              3.   Il   curatore    del    fallimento,    autorizzato
          all'esercizio  provvisorio,  ovvero  l'impresa  ammessa  al
          concordato con continuita' aziendale, su autorizzazione del
          giudice delegato, possono: 
              a)  partecipare   a   procedure   di   affidamento   di
          concessioni e appalti di lavori, forniture e servizi ovvero
          essere affidatario di subappalto; 
              b) eseguire i  contratti  gia'  stipulati  dall'impresa
          fallita o ammessa al concordato con continuita' aziendale. 
              4. L'impresa  ammessa  al  concordato  con  continuita'
          aziendale non necessita  di  avvalimento  di  requisiti  di
          altro  soggetto.  L'impresa  ammessa  al   concordato   con
          cessione di beni o che ha presentato domanda di  concordato
          a norma dell'articolo 161, sesto comma, del  regio  decreto
          16 marzo 1942, n.  267,  puo'  eseguire  i  contratti  gia'
          stipulati, su autorizzazione del giudice delegato. 
              5.  L'ANAC,   sentito   il   giudice   delegato,   puo'
          subordinare la partecipazione, l'affidamento di  subappalti
          e la stipulazione dei relativi  contratti  alla  necessita'
          che il curatore o l'impresa in concordato si  avvalgano  di
          un altro operatore in possesso dei requisiti  di  carattere
          generale, di  capacita'  finanziaria,  tecnica,  economica,
          nonche'  di  certificazione,  richiesti  per  l'affidamento
          dell'appalto, che si  impegni  nei  confronti  dell'impresa
          concorrente  e  della  stazione  appaltante  a  mettere   a
          disposizione, per  la  durata  del  contratto,  le  risorse
          necessarie  all'esecuzione  dell'appalto  e  a   subentrare
          all'impresa ausiliata nel caso  in  cui  questa  nel  corso
          della gara, ovvero dopo la stipulazione del contratto,  non
          sia per qualsiasi ragione piu' in grado  di  dare  regolare
          esecuzione all'appalto o  alla  concessione,  nei  seguenti
          casi: 
              a) se l'impresa non e' in regola con i pagamenti  delle
          retribuzioni dei dipendenti e dei versamenti dei contributi
          previdenziali e assistenziali; 
              b) se  l'impresa  non  e'  in  possesso  dei  requisiti
          aggiuntivi che l'ANAC individua con apposite linee guida. 
              6. Restano ferme le disposizioni previste dall'articolo
          32 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con
          modificazioni, dalla legge  11  agosto  2014,  n.  114,  in
          materia di misure  straordinarie  di  gestione  di  imprese
          nell'ambito della prevenzione della corruzione.".