Art. 212 
 
 
                 Affitto dell'azienda o di suoi rami 
 
    1. Anche prima della presentazione del programma di  liquidazione
di cui  all'articolo  213,  su  proposta  del  curatore,  il  giudice
delegato,  previo  parere  favorevole  del  comitato  dei  creditori,
autorizza  l'affitto  dell'azienda  del  debitore  a   terzi,   anche
limitatamente a specifici rami, quando appaia  utile  al  fine  della
piu' proficua vendita dell'azienda o di parti della stessa. 
    2. La scelta dell'affittuario e' effettuata dal curatore a  norma
dell'articolo 216, sulla base di  stima,  assicurando,  con  adeguate
forme di pubblicita', la massima informazione e partecipazione  degli
interessati. La scelta dell'affittuario deve tenere conto, oltre  che
dell'ammontare del canone offerto, delle garanzie  prestate  e  della
attendibilita'   del   piano   di   prosecuzione   delle    attivita'
imprenditoriali,  avuto  riguardo  alla  conservazione  dei   livelli
occupazionali. 
    3. Il contratto di affitto stipulato  dal  curatore  nelle  forme
previste dall'articolo 2556  del  codice  civile  deve  prevedere  il
diritto del curatore di procedere alla ispezione  della  azienda,  la
prestazione  di   idonee   garanzie   per   tutte   le   obbligazioni
dell'affittuario derivanti dal contratto e dalla legge, il diritto di
recesso del  curatore  dal  contratto  che  puo'  essere  esercitato,
sentito  il   comitato   dei   creditori,   con   la   corresponsione
all'affittuario  di  un  giusto  indennizzo   da   corrispondere   in
prededuzione. 
    4. La durata dell'affitto deve essere compatibile con le esigenze
della liquidazione dei beni. 
    5. Il diritto di prelazione a favore dell'affittuario puo' essere
concesso  convenzionalmente,  previa   autorizzazione   del   giudice
delegato e previo parere favorevole del comitato  dei  creditori.  In
tale caso, esaurito il procedimento di determinazione del  prezzo  di
vendita dell'azienda o del singolo ramo,  il  curatore,  entro  dieci
giorni, lo comunica all'affittuario,  il  quale  puo'  esercitare  il
diritto di prelazione  entro  cinque  giorni  dal  ricevimento  della
comunicazione. 
    6. La retrocessione alla liquidazione giudiziale  di  aziende,  o
rami di aziende, non comporta la responsabilita' della procedura  per
i debiti  maturati  sino  alla  retrocessione,  in  deroga  a  quanto
previsto dagli articoli 2112 e 2560 del codice  civile.  Ai  rapporti
pendenti al momento della retrocessione si applicano le  disposizioni
di cui alla sezione V del capo I del titolo V. 
 
          Note all'art. 212: 
 
              - Si riporta il testo degli articoli 2112, 2556 e  2560
          del codice civile: 
              "Art. 2112. Mantenimento dei diritti dei lavoratori  in
          caso di trasferimento d'azienda. 
              In caso di  trasferimento  d'azienda,  il  rapporto  di
          lavoro  continua  con  il  cessionario  ed  il   lavoratore
          conserva tutti i diritti che ne derivano. 
              Il cedente ed il cessionario sono obbligati, in solido,
          per tutti i crediti che il lavoratore aveva  al  tempo  del
          trasferimento. Con le procedure di cui agli articoli 410  e
          411 del codice  di  procedura  civile  il  lavoratore  puo'
          consentire la liberazione del  cedente  dalle  obbligazioni
          derivanti dal rapporto di lavoro. 
              Il cessionario e' tenuto  ad  applicare  i  trattamenti
          economici e normativi  previsti  dai  contratti  collettivi
          nazionali, territoriali ed aziendali vigenti alla data  del
          trasferimento, fino alla loro  scadenza,  salvo  che  siano
          sostituiti  da  altri  contratti   collettivi   applicabili
          all'impresa del cessionario. L'effetto di  sostituzione  si
          produce  esclusivamente  fra   contratti   collettivi   del
          medesimo livello. 
              Ferma restando la facolta' di esercitare il recesso  ai
          sensi della  normativa  in  materia  di  licenziamenti,  il
          trasferimento d'azienda non costituisce di per  se'  motivo
          di licenziamento.  Il  lavoratore,  le  cui  condizioni  di
          lavoro subiscono una  sostanziale  modifica  nei  tre  mesi
          successivi al trasferimento d'azienda, puo'  rassegnare  le
          proprie dimissioni con  gli  effetti  di  cui  all'articolo
          2119, primo comma. 
              Ai fini e per gli effetti di cui al  presente  articolo
          si intende per trasferimento d'azienda qualsiasi operazione
          che, in seguito a cessione contrattuale o fusione, comporti
          il mutamento nella titolarita'  di  un'attivita'  economica
          organizzata, con o senza scopo di  lucro,  preesistente  al
          trasferimento e che conserva nel trasferimento  la  propria
          identita' a prescindere dalla  tipologia  negoziale  o  dal
          provvedimento sulla base  del  quale  il  trasferimento  e'
          attuato ivi compresi l'usufrutto o l'affitto di azienda. Le
          disposizioni del presente articolo si applicano altresi' al
          trasferimento   di   parte   dell'azienda,   intesa    come
          articolazione  funzionalmente  autonoma   di   un'attivita'
          economica organizzata, identificata come tale dal cedente e
          dal cessionario al momento del suo trasferimento. 
              Nel caso in cui l'alienante stipuli con l'acquirente un
          contratto di appalto la cui esecuzione avviene  utilizzando
          il ramo d'azienda oggetto di  cessione,  tra  appaltante  e
          appaltatore  opera  un  regime  di  solidarieta'   di   cui
          all'articolo  29,  comma  2,  del  decreto  legislativo  10
          settembre 2003, n. 276." 
              "Art. 2556. Imprese soggette a registrazione. 
              Per le imprese soggette a registrazione i contratti che
          hanno per oggetto il trasferimento della  proprieta'  o  il
          godimento dell'azienda devono essere provati per  iscritto,
          salva l'osservanza delle forme stabilite dalla legge per il
          trasferimento dei singoli beni che compongono  l'azienda  o
          per la particolare natura del contratto. 
              I contratti di cui al primo comma, in forma pubblica  o
          per scrittura privata autenticata, devono essere depositati
          per l'iscrizione nel registro delle imprese, nel termine di
          trenta giorni, a cura del notaio rogante o autenticante." 
              "Art. 2560. Debiti relativi all'azienda ceduta. 
              L'alienante  non  e'  liberato  dai  debiti,   inerenti
          all'esercizio    dell'azienda    ceduta    anteriori     al
          trasferimento, se non risulta  che  i  creditori  vi  hanno
          consentito. 
              Nel trasferimento di  un'azienda  commerciale  risponde
          dei debiti suddetti  anche  l'acquirente  dell'azienda,  se
          essi risultano dai libri contabili obbligatori.".