Art. 213 
 
 
                     Programma di liquidazione. 
 
    1. Entro sessanta giorni dalla  redazione  dell'inventario  e  in
ogni caso non oltre centottanta giorni  dalla  sentenza  dichiarativa
dell'apertura della liquidazione giudiziale, il  curatore  predispone
un programma  di  liquidazione  da  sottoporre  all'approvazione  del
comitato  dei  creditori.  Il  mancato  rispetto   del   termine   di
centottanta giorni di cui al primo periodo senza giustificato  motivo
e' giusta causa di revoca del curatore. 
    2. Il curatore, previa autorizzazione del comitato dei creditori,
puo' non acquisire all'attivo o rinunciare a  liquidare  uno  o  piu'
beni,  se  l'attivita'  di  liquidazione  appaia  manifestamente  non
conveniente. In questo caso, il  curatore  ne  da'  comunicazione  ai
creditori i quali, in deroga a  quanto  previsto  nell'articolo  150,
possono iniziare azioni esecutive o cautelari sui beni rimessi  nella
disponibilita'  del   debitore.   Si   presume   manifestamente   non
conveniente la prosecuzione dell'attivita' di liquidazione  dopo  sei
esperimenti di vendita cui non  ha  fatto  seguito  l'aggiudicazione,
salvo che il giudice delegato non autorizzi il curatore a  continuare
l'attivita' liquidatoria, in presenza di giustificati motivi. 
    3. Il programma e' suddiviso in  sezioni  in  cui  sono  indicati
separatamente  criteri  e  modalita'  della  liquidazione  dei   beni
immobili, della liquidazione degli altri beni e della riscossione dei
crediti, con  indicazione  dei  costi  e  dei  presumibili  tempi  di
realizzo. Nel programma sono, inoltre, indicati le azioni  giudiziali
di qualunque natura e il subentro nelle liti pendenti,  con  i  costi
per il primo grado di giudizio. Sono, altresi',  indicati  gli  esiti
delle liquidazioni gia' compiute. 
    4. Il programma indica gli atti necessari  per  la  conservazione
del valore dell'impresa, quali l'esercizio dell'impresa del  debitore
e  l'affitto  di  azienda,  ancorche'   relativi   a   singoli   rami
dell'azienda, nonche' le modalita' di cessione unitaria dell'azienda,
di singoli rami, di beni o di  rapporti  giuridici  individuabili  in
blocco. 
    5. Nel programma e' indicato il  termine  entro  il  quale  avra'
inizio l'attivita' di liquidazione dell'attivo ed il termine del  suo
presumibile completamento.  Entro  dodici  mesi  dall'apertura  della
procedura deve avere luogo il primo esperimento di vendita dei beni e
devono iniziare le attivita' di recupero dei crediti,  salvo  che  il
giudice  delegato,  con  decreto  motivato,  non  ne   autorizzi   il
differimento. Il termine per il completamento della liquidazione  non
puo' eccedere cinque anni dal deposito  della  sentenza  di  apertura
della procedura. In casi di eccezionale complessita', questo  termine
puo' essere differito a sette anni dal giudice delegato. 
    6. Per sopravvenute esigenze,  il  curatore  puo'  presentare  un
supplemento del piano di liquidazione. 
    7. Il programma e' trasmesso al giudice delegato che ne autorizza
la sottoposizione al comitato dei creditori  per  l'approvazione.  Il
giudice delegato autorizza  i  singoli  atti  liquidatori  in  quanto
conformi al programma approvato. 
    8. Il mancato rispetto dei  termini  previsti  dal  programma  di
liquidazione  senza  giustificato  motivo  e'  causa  di  revoca  del
curatore. 
 
--------------  
Nota redazionale  
    Il testo del presente articolo, mai entrato in vigore per effetto
delle modifiche subite durante il periodo di "vacatio  legis",  viene
riportato  nella  versione  originariamente  pubblicata  in  Gazzetta
Ufficiale.  
    La prima  versione  in  vigore  dell'articolo  e'  visualizzabile
nell'aggiornamento successivo.