Articolo 199.
Privilegio sui crediti e ulteriori garanzie.
1. I crediti dei soggetti che finanziano o rifinanziano, in
qualunque forma, la realizzazione di lavori pubblici, di opere di
interesse pubblico o la gestione di pubblici servizi hanno privilegio
generale, ai sensi degli articoli 2745 e seguenti del codice civile,
sui beni mobili, ivi inclusi i crediti, del concessionario, delle
societa' di scopo, delle societa' affidatarie, a qualunque titolo, di
contratti di partenariato pubblico-privato, oppure di contraenti
generali.
2. Il privilegio, a pena di nullita' del contratto di
finanziamento, deve risultare da atto scritto. Nell'atto sono
esattamente descritti i finanziatori originari dei crediti, il
debitore, l'ammontare in linea capitale del finanziamento o della
linea di credito, nonche' gli elementi che costituiscono il
finanziamento.
3. L'opponibilita' ai terzi del privilegio sui beni e' subordinata
alla trascrizione, nel registro indicato dall'articolo 1524, secondo
comma, del codice civile, dell'atto dal quale il privilegio risulta.
Della costituzione del privilegio e' dato avviso mediante
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Dall'avviso devono risultare gli estremi della avvenuta trascrizione.
La trascrizione e la pubblicazione sono effettuate presso i
competenti uffici del luogo ove ha sede l'impresa finanziata.
4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1153 del codice
civile, il privilegio puo' essere esercitato anche nei confronti dei
terzi che abbiano acquistato diritti sui beni che sono oggetto dello
stesso dopo la trascrizione prevista dal comma 3 del presente
articolo. Nell'ipotesi in cui non sia possibile far valere il
privilegio nei confronti del terzo acquirente, il privilegio si
trasferisce sul corrispettivo.
5. Al fine di agevolare la bancabilita' delle iniziative, tutti i
crediti della societa' di scopo, presenti e futuri, ivi inclusi
quelli verso il soggetto aggiudicatore e altre pubbliche
amministrazioni, possono essere costituiti in pegno o ceduti in
garanzia dalla societa' a banche o altri soggetti finanziatori, senza
necessita' di consenso del debitore ceduto, anche quando non siano
ancora liquidi ed esigibili.
6. I beni sui quali la societa' di scopo e' titolare di diritti
reali possono essere ipotecati o dati in pegno solo a garanzia di
prestiti contratti per finanziare o rifinanziare gli investimenti e i
fabbisogni previsti dal contratto di partenariato pubblico-privato.
Note all'articolo 199
- Si riportano gli articoli 1153, 1524, secondo comma,
e 2745 del codice civile:
«Art. 1153 (Effetti dell'acquisto del possesso). -
Colui al quale sono alienati beni mobili da parte di chi
non ne e' proprietario, ne acquista la proprieta' mediante
il possesso, purche' sia in buona fede al momento della
consegna e sussista un titolo idoneo al trasferimento della
proprieta'.
La proprieta' si acquista libera da diritti altrui
sulla cosa, se questi non risultano dal titolo e vi e' la
buona fede dell'acquirente.
Nello stesso modo si acquistano i diritti di
usufrutto, di uso e di pegno.»
«Art. 1524 (Opponibilita' della riserva di proprieta'
nei confronti di terzi). - (Omissis).
Se la vendita ha per oggetto macchine e il prezzo e'
superiore a euro 15,49, la riserva della proprieta' e'
opponibile anche al terzo acquirente, purche' il patto di
riservato dominio sia trascritto in apposito registro
tenuto nella cancelleria del tribunale nella giurisdizione
del quale e' collocata la macchina, e questa, quando e'
acquistata dal terzo, si trovi ancora nel luogo dove la
trascrizione e' stata eseguita.
(Omissis).»
«Art. 2745 (Fondamento del privilegio). - Il
privilegio e' accordato dalla legge in considerazione della
causa del credito. La costituzione del privilegio puo'
tuttavia dalla legge essere subordinata alla convenzione
delle parti; puo' anche essere subordinata a particolari
forme di pubblicita'.».