Articolo 200. 
 
   Contratti di rendimento energetico o di prestazione energetica. 
 
  1. Nel caso di contratti di rendimento energetico o di  prestazione
energetica (EPC), i ricavi di gestione dell'operatore economico  sono
determinati  e  pagati  in  funzione  del  livello  di  miglioramento
dell'efficienza  energetica  o  di  altri  criteri   di   prestazione
energetica  stabiliti  contrattualmente,  purche'  quantificabili  in
relazione ai consumi.  La  misura  di  miglioramento  dell'efficienza
energetica, calcolata secondo le norme  in  materia  di  attestazione
della  prestazione  energetica   degli   immobili   e   delle   altre
infrastrutture energivore, e' resa disponibile all'ente concedente  a
cura dell'operatore economico e deve essere verificata  e  monitorata
durante l'intera durata del contratto, anche avvalendosi di  apposite
piattaforme informatiche adibite per la  raccolta,  l'organizzazione,
la gestione, l'elaborazione, la valutazione  e  il  monitoraggio  dei
consumi energetici.