ARTICOLO 206 Avvio della procedura di arbitrato 1. Qualora le parti non siano riuscite a risolvere la controversia ricorrendo alle consultazioni di cui all'articolo 204 oppure alla mediazione di cui all'articolo 205, la parte attrice puo' chiedere la costituzione di un collegio arbitrale. 2. La richiesta di costituzione del collegio arbitrale e' comunicata per iscritto alla parte convenuta e al comitato CARIFORUM-CE per il commercio e lo sviluppo. La parte attrice precisa nella sua richiesta quali siano le specifiche misure contestate e spiega come tali misure costituiscano una violazione delle disposizioni del presente accordo.