(Accordo - Art. 206)
                            ARTICOLO 206 
 
                 Avvio della procedura di arbitrato 
 
1. Qualora le parti non siano riuscite a  risolvere  la  controversia
ricorrendo alle consultazioni di cui  all'articolo  204  oppure  alla
mediazione di cui all'articolo 205, la parte attrice puo' chiedere la
costituzione di un collegio arbitrale. 
2. La richiesta di costituzione del collegio arbitrale e'  comunicata
per iscritto alla parte convenuta e al comitato CARIFORUM-CE  per  il
commercio e lo sviluppo. La parte attrice precisa nella sua richiesta
quali siano le specifiche misure contestate e spiega come tali misure
costituiscano una violazione delle disposizioni del presente accordo.