(Trattato-art. 225)
 
                              Art. 225 
 
 
  Le Alte Parti contraenti  s'impegnano  a  riconoscere  da  bandiera
delle navi di qualunque  Parte  contraente  che  non  abbia  litorale
marittimo, quando siano  registrate  in  una  determinata  localita',
situata nel suo territorio; questa localita' fara' le veci  di  porto
di inscrizione delle navi.