(Regolamento-art. 305)
 
                              Art. 305. 
 
 
  A fianco del tabellino numerico di cui sopra e' stampato un tallone
contenente il numero ordinale progressivo dell'assegno corrispondente
e nel quale devono essere  indicati:  lo  stabilimento  dell'Istituto
bancario sul quale l'assegno e' tratto; la somma  netta  da  pagarsi;
l'indicazione del prenditore, la data di emissione, la firma del capo
dell'ufficio emittente.