(Regolamento-art. 306)
 
                              Art. 306. 
 
 
  I  modelli  per  gli  assegni  sono,  con  le  opportune   cautele,
somministrati ai  vari  uffici  amministrativi  centrali,  incaricati
della loro emissione, a cura della direzione generale del tesoro. 
 
  Presso ciascuno di tali uffici, i  modelli  stessi  debbono  essere
accuratamente custoditi, insieme agli accessori necessari per la loro
scritturazione e perforazione, da funzionari, responsabili. 
 
  Relativamente alla  conservazione  di  questi  modelli  si  applica
l'art. 239 del presente regolamento. 
 
  Almeno due volte all'anno, e indipendentemente dalle verifiche  che
possano compiere gli ispettori del tesoro, il capo di ciascun ufficio
ha l'obbligo di procedere alla verifica delle quantita'  dei  modelli
non adoperati e delle matrici di quelli  consunti  per  accertare  se
esse corrispondano alle risultanze di apposito registro di  carico  e
scarico che i funzionari medesimi devono tenere con  ogni  esattezza.
Riscontrandosi differenze, il capo  dell'ufficio  ne  riferisce  alla
direzione generale del tesoro. 
 
  Alla fine dell'esercizio, i modelli che non  siano  stati  usati  e
quelli comunque annullati  anche  perche'  emessi  e  non  consegnati
vengono,  dai  funzionari  sopradetti  e   pel   tramite   del   capo
dell'ufficio, restituiti secondo le norme stabilite  dalla  direzione
generale del tesoro insieme  ad  un  estratto  sintetico  redatto  in
duplice esemplare delle risultanze finali del suindicato registro. 
 
  La direzione generale del  tesoro,  riscontrata  la  corrispondenza
della  quantita'  dei  modelli  resi  con  quelle   dello   estratto,
restituira' uno degli esemplari di questo al  capo  dell'ufficio  per
ricevuta e discarico del funzionario. Con le norme da  stabilira'  la
direzione generale predetta provvedera' alla distruzione dei  modelli
residuati.