(Regolamento-art. 307)
 
                              Art. 307. 
 
 
  Gli assegni emessi sono allibrati dalle rispettive ragionerie,  sia
distintamente per capitolo di  bilancio,  sia  in  apposito  registro
numerico ordinale e, dopo vistati dal direttore capo delle ragionerie
stesse, qualora non occorrano rilievi, vengono trasmessi  alla  Corte
dei conti, con un elenco  in  doppio  esemplare,  uno  dei  quali  e'
restituito per ricevuta. 
 
  Le ragionerie non debbono mai distaccare dagli assegni le annessevi
contromatrici.