Art. 308. La Corte dei conti, trattenuti i documenti uniti agli assegni e restituiti gli altri che fossero stati dati in semplice comunicazione ai sensi dell'articolo 291 del presente regolamento, distacca dagli assegni riconosciuti regolari le contromatrici, che trattiene a corredo dei propri atti, e restituisce gli assegni vistati alla ragioneria con un elenco in doppio esemplare, uno dei quali viene reso dalla ragioneria stessa per ricevuta.