(Regolamento-art. 308)
 
                              Art. 308. 
 
 
  La Corte dei conti, trattenuti i documenti  uniti  agli  assegni  e
restituiti gli altri che fossero stati dati in semplice comunicazione
ai sensi dell'articolo 291 del presente regolamento,  distacca  dagli
assegni riconosciuti  regolari  le  contromatrici,  che  trattiene  a
corredo dei propri atti,  e  restituisce  gli  assegni  vistati  alla
ragioneria con un elenco in doppio esemplare,  uno  dei  quali  viene
reso dalla ragioneria stessa per ricevuta.