(Regolamento-art. 309)
 
                              Art. 309. 
 
 
  Qualora la ragioneria  o  la  Corte  dei  conti  dovessero  muovere
rilievi in merito a  spese  delle  qualsiasi  disposto  il  pagamento
mediante  assegno,  questo   deve   sempre   essere,   insieme   alla
contromatrice,  restituito  all'ufficio   mittente   allegandolo   al
rilievo. 
 
  A  seconda  dell'esito  del  rilievo  stesso,  l'assegno  o   viene
riprodotto  per  l'ulteriore  corso  ai  termini  dei  due   articoli
precedenti,  ovvero  e',  a  cura  dell'ufficio  che  lo  ha  emesso,
annullato ed unito alla matrice rispettiva.