(Regolamento-art. 311)
 
                              Art. 311. 
 
 
  Gli assegni, dopo muniti del visto della ragioneria od anche  della
Corte dei conti, non possono  essere  annullati,  senza  il  concorso
dell'ufficio emittente, e degli uffici che li hanno visitati. 
 
  Ogni  variazione  dell'assegno  e'  vietata,  tranne  che  per   la
indicazione dello stabilimento bancario che deve farne il pagamento e
tale   variazione   puo'   essere   fatta    soltanto    dall'ufficio
amministrativo  emittente,  munendo  la  variazione  stessa  di   una
legittimazione di conferma firmata dal capo  dell'ufficio,  che  deve
dare immediata notizia del cambiamento ai  due  stabilimenti  bancari
interessati.