(Regolamento-art. 312)
 
                              Art. 312. 
 
 
  Quando l'intestatario dell'assegno abbia il suo domicilio, reale od
eletto  in  Roma,  ciascun  ufficio  amministrativo  centrale  allega
l'assegno stesso, dopo pervenutogli di ritorno dalla ragioneria, alla
matrice e da' avviso della esistenza dell'assegno medesimo  al  detto
intestatario. 
 
  La  consegna  dell'assegno  viene   fatta   previo   ritiro   della
dichiarazione di ricevuta di che al successivo art.  316  predisposta
dall'ufficio amministrativo - salvo il  disposto  dal  seguente  art.
317.