Art. 312. Quando l'intestatario dell'assegno abbia il suo domicilio, reale od eletto in Roma, ciascun ufficio amministrativo centrale allega l'assegno stesso, dopo pervenutogli di ritorno dalla ragioneria, alla matrice e da' avviso della esistenza dell'assegno medesimo al detto intestatario. La consegna dell'assegno viene fatta previo ritiro della dichiarazione di ricevuta di che al successivo art. 316 predisposta dall'ufficio amministrativo - salvo il disposto dal seguente art. 317.