(Regolamento-art. 313)
 
                              Art. 313. 
 
 
  Quando, invece, l'intestatario dell'assegno abbia il suo domicilio,
reale od  eletto,  fuori  di  Roma,  ciascun  ufficio  amministrativo
centrale provvede: 
 
    alla spedizione dell'assegno  al  dipendente  ufficio,  o  ad  un
ufficio  o  ricevitoria  postale  ovvero  ad  altro  ufficio   locale
governativo, che deve curarne la consegna; 
 
    alla contemporanea comunicazione all'intestatario della  avvenuta
spedizione. 
 
  Ad ogni assegno viene unita la dichiarazione di ricevuta di che  al
successivo art. 316, compilata dall' ufficio centrale - salvo i  casi
contemplati dal seguente art. 317. 
 
  Le dichiarazioni di ricevuta ritirate nella giornata vengono, senza
ritardo, ritornate all'ufficio centrale,  insieme  ad  un  elenco  in
doppio esemplare contenente il numero dell'assegno e  la  data  della
consegna di esso. Uno degli esemplari del detto  elenco  deve  essere
restituito dall'ufficio centrale a quello mittente. 
 
  Le modalita' e le cautele per le spedizioni,  cosi'  degli  assegni
come delle ricevute, sono  determinate  dal  ministro  delle  finanze
d'accordo con l'amministrazione delle poste.