Art. 313. Quando, invece, l'intestatario dell'assegno abbia il suo domicilio, reale od eletto, fuori di Roma, ciascun ufficio amministrativo centrale provvede: alla spedizione dell'assegno al dipendente ufficio, o ad un ufficio o ricevitoria postale ovvero ad altro ufficio locale governativo, che deve curarne la consegna; alla contemporanea comunicazione all'intestatario della avvenuta spedizione. Ad ogni assegno viene unita la dichiarazione di ricevuta di che al successivo art. 316, compilata dall' ufficio centrale - salvo i casi contemplati dal seguente art. 317. Le dichiarazioni di ricevuta ritirate nella giornata vengono, senza ritardo, ritornate all'ufficio centrale, insieme ad un elenco in doppio esemplare contenente il numero dell'assegno e la data della consegna di esso. Uno degli esemplari del detto elenco deve essere restituito dall'ufficio centrale a quello mittente. Le modalita' e le cautele per le spedizioni, cosi' degli assegni come delle ricevute, sono determinate dal ministro delle finanze d'accordo con l'amministrazione delle poste.