(Regolamento-art. 314)
 
                              Art. 314. 
 
 
  Gli assegni d'importo  non  superiore  alle  lire  5000,  nette  da
ritenute  e  bollo,  possono   essere   spediti   direttamente   agli
intestatati mediante lettera assicurata pel valore  massimo  di  lire
200, con ricevuta di ritorno, quando gli intestatari  stessi  abbiano
richiesto preventivamente l'invio con tale mezzo. 
 
  In  tal  caso  le  spese  postali  vengono   dedotte   dall'importo
dell'assegno. 
 
  L'amministrazione  che  ha  emesso  l'assegno,  non  assume  alcuna
responsabilita'   per   l'eventuale   smarrimento,   sottrazione    o
manomissione della lettera con la quale l'assegno e' spedito, salvi i
diritti del destinatario verso l'amministrazione delle poste a  norma
delle leggi postali salvo quanto e' disposto  dall'art.  472  per  la
procedura di ammortamento. 
 
  La ricevuta di ritorno della lettera  assicurata  viene  conservata
dall'ufficio amministrativo emittente  insieme  con  la  ricevuta  di
spedizione,  allegandole  alla   dichiarazione   di   ricevuta   gia'
predisposta e di cui agli art. 316 e 317 che,  in  questo  caso,  non
viene unita all'assegno al momento della sua- spedizione. 
 
  Detti  documenti  costituiscono  la  prova  dell'avvenuta  consegna
all'assegno    stesso    e    della     estinzione     del     debito
dell'amministrazione.