(Regolamento-art. 315)
 
                              Art. 315. 
 
 
  Ciascun ufficio amministrativo centrale redige, giornalmente, tanti
elenchi quanti sono gli stabilimenti bancari sui  quali  gli  assegni
sono tratti, nei quali elenchi descrive per  numero  ordinale  e  per
importo  netto  gli  assegni  pervenutigli  a  norma  del  precedente
articolo 310. 
 
  Tali elenchi sono da compilarsi in tre  originali.  Due  di  questi
vengono senza indugio ed insieme ai talloni degli assegni spediti  ai
diversi stabilimenti suddetti che ne restituiscono uno per  ricevuta;
il terzo alla  delegazione  del  tesoro  della  provincia  nella  cui
circoscrizione ciascun stabilimento e' compreso. 
 
  L'ufficio  amministrativo  centrale,  appena  in   possesso   delle
ricevute pervenutegli dagli uffici locali o postali  ai  termini  del
precedente art. 313 penultimo comma, e prima di allegare le  ricevute
stesse alle matrici dei corrispondenti assegni, ne compila un  elenco
riassuntivo, in duplice esemplare, indicandovi il numero ordinale  di
ogni assegno e la data della consegna di esso. A tale elenco aggiunge
analoghe indicazioni per gli assegni da esso direttamente  consegnati
agli intestatari o spediti loro per  posta  giusta  l'art.  314  (pei
quali la data della consegna risulta dalla  ricevuta  di  ritorno)  e
trasmette, mensilmente, una delle copie di detto elenco alla  propria
ragioneria e l'altra alla Corte dei conti per opportuna conoscenza  e
perche' ciascuno dei detti uffici possa prendere nota della  data  di
consegna nei propri registri. 
 
  Alla scadenza del termine  di  cui  all'articolo  68  della  legge,
ciascun ufficio amministrativo compila una nota in doppio  esemplare,
per ciascun stabilimento bancario, degli  assegni  non  consegnati  a
tutto il suddetto termine. 
 
  Un esemplare della  nota  e'  rimesso  allo  stabilimento  medesimo
perche' lo restituisca, corredato dei talloni dei  suddetti  assegni,
dopo aver fatto le necessarie annotazioni nel proprio originale degli
elenchi di cui al primo  comma  del  presente  articolo:  il  secondo
esemplare e' inviato alla predetta  delegazione  del  tesoro  perche'
esegua  identiche  annotazioni  nell'altro  originale  degli  elenchi
stessi. 
 
  Ricevuti di ritorno i talloni  ciascun  ufficio  amministrativo  ne
cura l'unione ai relativi assegni, debitamente annullati,  prima  che
questi siano  trasmessi  alla  direzione  generale  del  tesoro  agli
effetti dell'articolo 306.