(Regolamento-art. 316)
 
                              Art. 316. 
 
 
  Nessun assegno puo' essere consegnato all'intestatario dagli uffici
amministrativi centrali e da quelli locali, se non previo  ritiro  di
apposita dichiarazione di ricevuta, la quale deve contenere, oltre  a
tutte le indicazioni riportate nello assegno, anche quelle  relative:
all'ammontare lordo dell'assegno; alle ritenute  effettuate  su  tale
ammontare; ed alla causale del pagamento. 
 
  Detta dichiarazione di ricevuta deve essere firmata, alla  presenza
del capo dell'ufficio che procede alla consegna o di un suo delegato,
dallo intestatario dell'assegno o da coloro che  sono  autorizzati  a
riscuotere e quietanzare per suo conto. 
 
  Se coloro che  debbono  dar  quietanza  non  possono  o  non  sanno
scrivere, la quietanza medesima puo' risultare da un segno di  croce,
fatto alla presenza del capo dell'ufficio o del suo delegato e di due
testimoni dai medesimi riconosciuti e che sottoscrivono anch'essi. 
 
  La dichiarazione di ricevuta, cosi'  firmata,  estingue  il  debito
dell'amministrazione, salvi gli obblighi dello Stato derivanti  dalla
emissione dell'assegno.