(Regolamento-art. 317)
 
                              Art. 317. 
 
 
  Per gli assegni emessi a favore di corpi morali o stabilimenti,  la
ricevuta e' staccata dal bollettario stabilito per le  entrate  dalle
rispettive   amministrazioni   e   unita   al   modello   predisposto
dall'ufficio emittente dell'assegno.