(Regolamento-art. 320)
 
                              Art. 320. 
 
 
  L'intestatario dell'assegno puo' effettuarne la girata, nelle forme
ammesse dal Codice di commercio, esclusivamente a favore di un agente
della riscossione che abbia il proprio ufficio  nella  circoscrizione
della provincia in cui l'assegno e' pagabile o di una banca. 
 
  Qualunque girata oltre alla prima, anche se fatta con  le  clausole
di cui all'art. 259 del Codice di commercio, non ha valore. 
 
  La  girata  a  favore   dell'agente   della   riscossione,   quando
l'intestatario dell'assegno non possa o  non  sappia  scrivere,  puo'
farsi  mediante  segno  di  croce  apposto  in  presenza  dell'agente
medesimo con l'assistenza e la firma di due testimoni. 
 
  Gli agenti della riscossione effettuano il pagamento degli  assegni
girati a loro favore entro i  limiti  dei  fondi  di  cui  dispongono
previa richiesta allo stabilimento trattario, ove lo credano, di  una
dichiarazione di conferma della esistenza del tallone corrispondente.