Art. 320. L'intestatario dell'assegno puo' effettuarne la girata, nelle forme ammesse dal Codice di commercio, esclusivamente a favore di un agente della riscossione che abbia il proprio ufficio nella circoscrizione della provincia in cui l'assegno e' pagabile o di una banca. Qualunque girata oltre alla prima, anche se fatta con le clausole di cui all'art. 259 del Codice di commercio, non ha valore. La girata a favore dell'agente della riscossione, quando l'intestatario dell'assegno non possa o non sappia scrivere, puo' farsi mediante segno di croce apposto in presenza dell'agente medesimo con l'assistenza e la firma di due testimoni. Gli agenti della riscossione effettuano il pagamento degli assegni girati a loro favore entro i limiti dei fondi di cui dispongono previa richiesta allo stabilimento trattario, ove lo credano, di una dichiarazione di conferma della esistenza del tallone corrispondente.