(Regolamento-art. 321)
 
                              Art. 321. 
 
 
  Gli  assegni  possono  essere  accettati  in   girata,   ai   sensi
dell'articolo precedente: 
 
    dai procuratori del registro; 
 
    dai conservatori delle ipoteche; 
 
    dai contabili doganali; 
 
    dai contabili carcerari; 
 
    dagli uffici e ricevitorie postali. 
 
  Il ministro delle finanze puo', ove lo creda opportuno, autorizzare
altri agenti della riscossione ad accettare la girata degli assegni.