(Regolamento-art. 324)
 
                              Art. 324. 
 
 
  Il termine di cinque anni per la prescrizione degli assegni decorre
dal giorno della loro emissione. 
 
  Verificatasi la prescrizione, le delegazioni del tesoro  curano  il
ritiro dei talloni degli assegni prescritti dallo stabilimento  della
propria provincia ed  il  loro  invio  alla  direzione  generale  del
tesoro.