(Codice Penale-art. 444)
                              Art. 444. 
 
              (Commercio di sostanze alimentari nocive) 
 
  Chiunque  detiene  per  il  commercio,  pone  in  commercio  ovvero
distribuisce per il consumo sostanze destinate all'alimentazione, non
contraffatte ne' adulterate, ma pericolose alla salute  pubblica,  e'
punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con  la  multa  non
inferiore a lire cinquecento. 
 
  La pena e' diminuita se la qualita' nociva delle sostanze  e'  nota
alla persona che le acquista o le riceve.