(Codice di procedura penale-art. 360)
 
                              Art. 360 
 
                      (Ricognizione di persone) 
 
  Quando occorre procedere  alla  ricognizione  di  una  persona,  il
giudice invita chi deve eseguirla a fare la descrizione della persona
da riconoscere. Gli chiede, poi, se e'  mai  stato  chiamato  a  tale
esperimento da un'altra Autorita', o se, successivamente al fatto per
cui si procede, gli e' mai stata indicata la persona da  riconoscere,
se ne ha veduto immagini ritratte in fotografia o in un altro modo, e
se  non  si  trova  in  altre  condizioni   atte   a   prevenire   il
riconoscimento.  Delle  dichiarazioni   dell'interrogato   e'   fatta
menzione, a pena di nullita', nel processo verbale. 
 
  Il giudice procura quindi la presenza di altre due o  piu'  persone
che  abbiano  qualche  somiglianza  con   quella   che   e'   oggetto
dell'esperimento. Questa deve essere possibilmente  presentata  nelle
stesse condizioni in cui  puo'  essere  stata  veduta  dalla  persona
chiamata alla ricognizione. Dopo che la  persona  da  riconoscere  ha
scelto il suo posto, chi deve eseguire la ricognizione e'  introdotto
e il giudice lo invita a dichiarare se fra i presenti  riconosca  con
sicurezza la persona. In caso  affermativo  lo  invita  a  indicarla.
Della risposta e' fatta menzione, a pena di  nullita',  nel  processo
verbale. 
 
  Se vi e' ragione  di  ritenere  che  la  persona  chiamata  per  la
ricognizione possa subire intimidazione o altra  influenza  contraria
alla verita' per l'immediata presenza della persona  da  riconoscere,
il giudice puo' disporre, facendone menzione  nel  processo  verbale,
che l'atto sia compiuto senza che la  persona  da  riconoscere  possa
vedere chi e' chiamato per la ricognizione. Questa  disposizione  non
si applica nel dibattimento.