Art. 360 (Ricognizione di persone) Quando occorre procedere alla ricognizione di una persona, il giudice invita chi deve eseguirla a fare la descrizione della persona da riconoscere. Gli chiede, poi, se e' mai stato chiamato a tale esperimento da un'altra Autorita', o se, successivamente al fatto per cui si procede, gli e' mai stata indicata la persona da riconoscere, se ne ha veduto immagini ritratte in fotografia o in un altro modo, e se non si trova in altre condizioni atte a prevenire il riconoscimento. Delle dichiarazioni dell'interrogato e' fatta menzione, a pena di nullita', nel processo verbale. Il giudice procura quindi la presenza di altre due o piu' persone che abbiano qualche somiglianza con quella che e' oggetto dell'esperimento. Questa deve essere possibilmente presentata nelle stesse condizioni in cui puo' essere stata veduta dalla persona chiamata alla ricognizione. Dopo che la persona da riconoscere ha scelto il suo posto, chi deve eseguire la ricognizione e' introdotto e il giudice lo invita a dichiarare se fra i presenti riconosca con sicurezza la persona. In caso affermativo lo invita a indicarla. Della risposta e' fatta menzione, a pena di nullita', nel processo verbale. Se vi e' ragione di ritenere che la persona chiamata per la ricognizione possa subire intimidazione o altra influenza contraria alla verita' per l'immediata presenza della persona da riconoscere, il giudice puo' disporre, facendone menzione nel processo verbale, che l'atto sia compiuto senza che la persona da riconoscere possa vedere chi e' chiamato per la ricognizione. Questa disposizione non si applica nel dibattimento.