Art. 361 (Ricognizione di cose) Il giudice, prima della ricognizione di una cosa, invita la persona che deve eseguirla a farne la descrizione e a dichiarare se tale descrizione e' dovuta alla sua conoscenza anteriore e diretta oppure a notizie avute altrimenti. Di tutto si fa menzione, a pena di nullita' nel processo verbale. Il giudice procede poi alla ricognizione osservando, in quanto sono applicabili, le regole stabilite nell'articolo precedente.