(Codice di procedura penale-art. 361)
 
                              Art. 361 
 
                       (Ricognizione di cose) 
 
  Il giudice, prima della ricognizione di una cosa, invita la persona
che deve eseguirla a farne la descrizione  e  a  dichiarare  se  tale
descrizione e' dovuta alla sua conoscenza anteriore e diretta  oppure
a notizie avute altrimenti. Di  tutto  si  fa  menzione,  a  pena  di
nullita' nel processo verbale. 
 
  Il giudice procede poi alla ricognizione osservando, in quanto sono
applicabili, le regole stabilite nell'articolo precedente.