Art. 362 (Pluralita' di persone chiamate a riconoscere, o di persone o cose da riconoscere) Quando piu' persone sono chiamate ad eseguire la ricognizione di una persona o di una cosa, si procede con atti separati, curando che sia impedita ogni comunicazione tra chi ha eseguito la ricognizione e coloro che devono ancora eseguirla. Se una stessa persona deve eseguire la ricognizione di piu' persone o di piu' cose, il giudice per ogni ricognizione provvede a collocare la persona o la cosa da riconoscersi fra altri individui o altri oggetti.