(Codice di procedura penale-art. 362)
 
                              Art. 362 
 
(Pluralita' di persone chiamate a riconoscere, o di persone o cose da
                            riconoscere) 
 
  Quando piu' persone sono chiamate ad eseguire  la  ricognizione  di
una persona o di una cosa, si procede con atti separati, curando  che
sia impedita ogni comunicazione tra chi ha eseguito la ricognizione e
coloro che devono ancora eseguirla. 
 
  Se una stessa persona deve eseguire la ricognizione di piu' persone
o di piu' cose, il giudice per ogni ricognizione provvede a collocare
la persona o la cosa da riconoscersi  fra  altri  individui  o  altri
oggetti.