Art. 363 (Ricognizioni eseguite da testimoni) Quando la persona o la cosa deve essere riconosciuta da chi ha la qualita' di testimonio, il giudice, prima delle dichiarazioni indicate negli articoli precedenti e dell'esperimento di ricognizione, gli fa prestare giuramento, a pena di nullita', a' termini dell'articolo 449. Del prestato giuramento e di quant'altro e' prescritto negli articoli precedenti deve essere fatta menzione, a pena di nullita', nel processo verbale.