(Codice di procedura penale-art. 363)
 
                              Art. 363 
 
                (Ricognizioni eseguite da testimoni) 
 
  Quando la persona o la cosa deve essere riconosciuta da chi  ha  la
qualita'  di  testimonio,  il  giudice,  prima  delle   dichiarazioni
indicate   negli   articoli   precedenti   e   dell'esperimento    di
ricognizione, gli fa prestare giuramento,  a  pena  di  nullita',  a'
termini dell'articolo 449. 
 
  Del prestato  giuramento  e  di  quant'altro  e'  prescritto  negli
articoli precedenti deve essere fatta menzione, a pena  di  nullita',
nel processo verbale.