(Codice di procedura penale-art. 364)
 
                              Art. 364 
 
                             (Confronti) 
 
  Il confronto e' ammesso esclusivamente fra persone gia' esaminate o
interrogate, quando vi e' disaccordo fra esse su fatti o  circostanze
importanti. 
 
  Nel processo verbale e' fatta menzione delle  domande  rivolte  dal
giudice, delle dichiarazioni rese dalle persone messe a  confronto  e
di quant'altro e' avvenuto durante  il  confronto,  senza  far  cenno
delle impressioni riportate dal  giudice  circa  il  contegno  tenuto
dalle persone che hanno preso parte all'atto.