Art. 364 (Confronti) Il confronto e' ammesso esclusivamente fra persone gia' esaminate o interrogate, quando vi e' disaccordo fra esse su fatti o circostanze importanti. Nel processo verbale e' fatta menzione delle domande rivolte dal giudice, delle dichiarazioni rese dalle persone messe a confronto e di quant'altro e' avvenuto durante il confronto, senza far cenno delle impressioni riportate dal giudice circa il contegno tenuto dalle persone che hanno preso parte all'atto.