(Testo unico-art. 185)
                              Art. 185. 
 
(Articoli 55 e 57, R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102 -  Art.  18,
R. decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 2105 - Art. 20, R. decreto-legge
3 luglio 1930, n. 1176 - Art. 50, R. decreto-legge 28 agosto 1931, n.
                               1227). 
 
  Presso ogni Universita' e  Istituto  superiore  e'  costituita  una
Cassa scolastica, allo scopo  di  fornire  ai  giovani  di  disagiate
condizioni economiche e piu' meritevoli i mezzi per  far  fronte,  in
tutto o in parte, al pagamento delle tasse, delle  sopratasse  e  dei
contributi. 
  Alla Cassa scolastica sono devoluti: 
  a) il dieci per cento dell'ammontare delle tasse d'immatricolazione
e di iscrizione e dei contributi di qualsiasi natura; 
  b) le elargizioni di Enti o di privati, nonche' le  somme  con  cui
l'Universita' o l'Istituto creda di concorrervi a carico del  proprio
bilancio. 
  La Cassa scolastica e' amministrata da un direttorio ed ha bilancio
e gestione distinti da quelli dell'Universita' o Istituto. 
  Il conferimento degli assegni ha luogo  su  giudizio  inappellabile
del direttorio. 
  Uno speciale regolamento determina per ogni Universita' e  Istituto
le norme relative alla composizione del direttorio, del quale debbono
sempre far parte due studenti scelti dal rettore o direttore, e  alla
gestione e funzionamento della Cassa scolastica. 
  Tale regolamento e' emanato con decreto del  rettore  o  direttore,
udito  il  senato  accademico  e  il   Consiglio   d'amministrazione.
Occorrendo, e' modificato con decreto del rettore e direttore,  uditi
il   direttorio   della   Cassa    scolastica    e    il    Consiglio
d'amministrazione. 
  I  regolamenti  delle  Casse  scolastiche  e  le   eventuali   loro
modificazioni debbono essere pubblicati nel Bollettino Ufficiale  del
Ministero dell'educazione nazionale. 
  Le Casse scolastiche possono, ogni  anno,  devolvere  le  eventuali
eccedenze attive del loro bilancio a favore dell'Opera universitaria,
di cui all'art. 189, nonche' a favore del bilancio delle  Universita'
e degli Istituti superiori presso cui sono costituite,  a  titolo  di
rimborso, totale o parziale, dell'importo delle tasse scolastiche non
riscosse in dipendenza della legge 14 giugno 1928, n. 1312.