(Testo unico-art. 186)
                              Art. 186. 
 
(Art. 1, R. decreto 11 marzo 1923,  n.  563  -  R.  decreto-legge  17
febbraio 1927, n. 277 - Art. 20, R. decreto-legge 23 ottobre 1927. n.
                               2105). 
 
  Il Ministro per l'educazione nazionale e' autorizzato  a  concedere
assegni ad italiani ed a stranieri per seguire corsi o compiere studi
presso  Universita',  Istituti  superiori  e  Istituti   d'istruzione
artistica rispettivamente dell'estero e del Regno. La somma  all'uopo
occorrente e' annualmente stabilita nello stato di  previsione  della
spesa del Ministero dell'educazione nazionale. 
  Possono essere autorizzate,  presso  gli  istituti  incaricati  del
servizio di tesoreria, apertura di credito  a  favore  degli  economi
delle Universita', degli  Istituti  superiori  e  degli  Istituti  di
istruzione artistica, per il pagamento degli assegni a stranieri  che
seguono corsi o compiono studi presso Universita', Istituti superiori
e Istituti d'istruzione artistica del Regno.