Art. 187. (Art. 118. R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102 - Art. 14, R. decreto 6 novembre 1924, n. 1851 - Art. 3, R. decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 2105. - Art. 58, R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227). Nel bilancio del Ministero dell'educazione nazionale e' annualmente stanziato un fondo per provvedere alla concessione, a favore di laureati o diplomati, di borse di perfezionamento negli studi presso Universita' o Istituti superiori italiani o stranieri. Tali borse sono conferite ogni anno in seguito a concorso. Le norme relative al conferimento sono determinate dal regolamento generale universitario. I concorsi di cui al primo comma sono giudicati, per gli studi di scienze matematiche, fisiche, naturali e biologiche da Commissioni scelte in seno al Consiglio nazionale delle ricerche; per gli studi di scienze morali, storiche e filologiche da Commissioni scelte su designazione del Comitato esecutivo della sezione prima del Consiglio superiore dell'educazione nazionale.