(Testo unico-art. 187)
                              Art. 187. 
 
(Art. 118. R. decreto 30 settembre  1923,  n.  2102  -  Art.  14,  R.
decreto 6 novembre 1924, n.  1851  -  Art.  3,  R.  decreto-legge  23
ottobre 1927, n. 2105. - Art. 58, R. decreto-legge 28 agosto 1931, n.
                               1227). 
 
  Nel bilancio del Ministero dell'educazione nazionale e' annualmente
stanziato un fondo per  provvedere  alla  concessione,  a  favore  di
laureati o diplomati, di borse di perfezionamento negli studi  presso
Universita' o Istituti superiori italiani  o  stranieri.  Tali  borse
sono conferite ogni anno in seguito a concorso. 
  Le norme relative al conferimento sono determinate dal  regolamento
generale universitario. 
  I concorsi di cui al primo comma sono giudicati, per gli  studi  di
scienze matematiche, fisiche, naturali e  biologiche  da  Commissioni
scelte in seno al Consiglio nazionale delle ricerche; per  gli  studi
di scienze morali, storiche e filologiche da  Commissioni  scelte  su
designazione del Comitato esecutivo della sezione prima del Consiglio
superiore dell'educazione nazionale.