Art. 188. (Art. 6, R. decreto-legge 27 dicembre 1925, n. 2382). Sono istituite presso le R. Universita' di Roma cinque borse di studio annuali dell'importo di L. 8000 ciascuna da conferirsi per concorso a giovani iscritti alla Facolta' di scienze politiche, secondo le norme da stabilirsi dal Consiglio della Facolta' medesima.