(Codice della navigazione-art. 333)
                              Art. 333. 
(Albo a bordo per  l'affissione  delle  disposizioni  concernenti  il
                     contratto di arruolamento). 
 
  Su ogni nave nazionale deve essere  tenuto,  in  luogo  accessibile
all'equipaggio, un albo, nel quale sono affisse le norme di  legge  e
di regolamento relative all'arruolamento, i contratti  collettivi  di
arruolamento, i regolamenti di servizio e ogni altra disposizione  di
cui venga prescritta l'affissione dall'autorita'.