Art. 333.
(Albo a bordo per l'affissione delle disposizioni concernenti il
contratto di arruolamento).
Su ogni nave nazionale deve essere tenuto, in luogo accessibile
all'equipaggio, un albo, nel quale sono affisse le norme di legge e
di regolamento relative all'arruolamento, i contratti collettivi di
arruolamento, i regolamenti di servizio e ogni altra disposizione di
cui venga prescritta l'affissione dall'autorita'.