Art. 334.
(Servizio a bordo).
I componenti dell'equipaggio non sono tenuti a prestare un servizio
diverso da quello per il quale sono stati arruolati.
Tuttavia il comandante, nell'interesse della navigazione, ha
facolta' di adibire temporaneamente i componenti dell'equipaggio a un
servizio diverso da quello per il quale sono stati arruolati, purche'
non sia inadeguato al loro titolo professionale e al loro grado. In
caso di necessita' per la sicurezza della spedizione, gli arruolati
possono essere adibiti a qualsiasi servizio.
I componenti dell'equipaggio, che esercitano mansioni diverse da
quelle per le quali sono stati arruolati, hanno diritto alla maggiore
retribuzione dovuta per tali mansioni.