(Codice della navigazione-art. 334)
                              Art. 334. 
                         (Servizio a bordo). 
 
  I componenti dell'equipaggio non sono tenuti a prestare un servizio
diverso da quello per il quale sono stati arruolati. 
 
  Tuttavia  il  comandante,  nell'interesse  della  navigazione,   ha
facolta' di adibire temporaneamente i componenti dell'equipaggio a un
servizio diverso da quello per il quale sono stati arruolati, purche'
non sia inadeguato al loro titolo professionale e al loro  grado.  In
caso di necessita' per la sicurezza della spedizione,  gli  arruolati
possono essere adibiti a qualsiasi servizio. 
 
  I componenti dell'equipaggio, che esercitano  mansioni  diverse  da
quelle per le quali sono stati arruolati, hanno diritto alla maggiore
retribuzione dovuta per tali mansioni.