Art. 335.
(Caricazione abusiva di merci).
Il comandante e gli altri componenti dell'equipaggio non possono
caricare sulla nave merci per proprio conto, senza il consenso
scritto dell'armatore o di un suo rappresentante.
L'arruolato, che contravviene al divieto del comma precedente, e'
tenuto a pagare il nolo in misura doppia di quella corrente nel luogo
e alla data della caricazione per il medesimo viaggio e per merce
della stessa specie di quella indebitamente imbarcata, senza
pregiudizio del risarcimento del danno.