(Codice della navigazione-art. 335)
                              Art. 335. 
                   (Caricazione abusiva di merci). 
 
  Il comandante e gli altri componenti  dell'equipaggio  non  possono
caricare sulla nave  merci  per  proprio  conto,  senza  il  consenso
scritto dell'armatore o di un suo rappresentante. 
 
  L'arruolato, che contravviene al divieto del comma  precedente,  e'
tenuto a pagare il nolo in misura doppia di quella corrente nel luogo
e alla data della caricazione per il medesimo  viaggio  e  per  merce
della  stessa  specie  di  quella  indebitamente   imbarcata,   senza
pregiudizio del risarcimento del danno.