Art. 336.
(Trattamento dell'arruolato malato o ferito).
L'arruolato che, a bordo, si ammala o riporta lesioni continua a
percepire la retribuzione ed ha diritto all'assistenza sanitaria a
spese della nave.
Se l'arruolato si e' intenzionalmente procurato la malattia o la
lesione, ovvero ha contratto la malattia o riportato la lesione per
sua grave colpa mentre si trovava a terra senza autorizzazione,
l'armatore e' egualmente tenuto a provvedere all'assistenza
sanitaria, ma ha diritto di ripeterne le spese dall'arruolato.
Nel caso previsto nel comma precedente, il componente
dell'equipaggio non ha diritto alla retribuzione per tutto il tempo
durante il quale e' inabile al servizio.
Se l'arruolato deve essere sbarcato a causa delle sue condizioni di
salute o se, per altra ragione, e' sbarcato prima che si sia
verificata la guarigione, si applica il disposto degli articoli 356,
365.