(Codice della navigazione-art. 336)
                              Art. 336. 
            (Trattamento dell'arruolato malato o ferito). 
 
  L'arruolato che, a bordo, si ammala o riporta  lesioni  continua  a
percepire la retribuzione ed ha diritto  all'assistenza  sanitaria  a
spese della nave. 
 
  Se l'arruolato si e' intenzionalmente procurato la  malattia  o  la
lesione, ovvero ha contratto la malattia o riportato la  lesione  per
sua grave colpa mentre  si  trovava  a  terra  senza  autorizzazione,
l'armatore  e'  egualmente   tenuto   a   provvedere   all'assistenza
sanitaria, ma ha diritto di ripeterne le spese dall'arruolato. 
 
  Nel   caso   previsto   nel   comma   precedente,   il   componente
dell'equipaggio non ha diritto alla retribuzione per tutto  il  tempo
durante il quale e' inabile al servizio. 
 
  Se l'arruolato deve essere sbarcato a causa delle sue condizioni di
salute o se,  per  altra  ragione,  e'  sbarcato  prima  che  si  sia
verificata la guarigione, si applica il disposto degli articoli  356,
365.