(Codice della navigazione-art. 337)
                              Art. 337. 
(Partecipazione dell'arruolato alle indennita' dovute all'armatore). 
 
  Se la retribuzione e' determinata in  forma  di  partecipazione  al
nolo o agli altri proventi o prodotti del viaggio, in caso di perdita
del nolo o di detti proventi o prodotti, per la quale sia corrisposta
all'armatore una somma a titolo di indennita' di assicurazione  o  di
risarcimento di danni, l'arruolato ha diritto ad una parte  di  detta
somma, nella proporzione stabilita dal contratto.