(Codice della navigazione-art. 338)
                              Art. 338. 
   (Aumento di retribuzione in caso di prolungamento del viaggio). 
 
  Se  la   retribuzione   e'   determinata   a   viaggio,   essa   e'
proporzionalmente aumentata qualora il viaggio venga protratto  oltre
la durata massima  prevedibile  al  momento  della  stipulazione  del
contratto; ma se l'ulteriore durata e' dovuta a causa non  imputabile
all'armatore, l'aumento proporzionale e' ridotto a un terzo. 
 
  La retribuzione non e' soggetta a diminuzione se la nave compie  un
viaggio piu' breve di quello previsto nel contratto.