Art. 338. (Aumento di retribuzione in caso di prolungamento del viaggio). Se la retribuzione e' determinata a viaggio, essa e' proporzionalmente aumentata qualora il viaggio venga protratto oltre la durata massima prevedibile al momento della stipulazione del contratto; ma se l'ulteriore durata e' dovuta a causa non imputabile all'armatore, l'aumento proporzionale e' ridotto a un terzo. La retribuzione non e' soggetta a diminuzione se la nave compie un viaggio piu' breve di quello previsto nel contratto.